L’acquisto di una casa destinata a costituire la “prima abitazione” è, con tutta evidenza, un evento di fondamentale importanza per ogni persona. Dal 1982 (tempo in cui venne emanata la c.d. legge “Formica”) molteplici sono stati gli interventi normativi in tema di agevolazioni tributarie.
Anzitutto la base imponibile sulla quale calcolare le imposte per l’acquisto è costituita dal valore catastale del bene rivalutato da un coefficiente specifico, inferiore a quello ordinario (attualmente la rendita catastale moltiplicata per 116 invece che per 126 in riferimento agli altri immobili abitativi non destinati a prima abitazione).
L’imposta di registro è dovuta nella misura del 2%.
Secondariamente l’aliquota di tassazione risulta ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’imposta di trascrizione è dovuta nella misura di euro 50 anzichè in misura proporzionale.
L’imposta catastale è dovuta parimenti in misura fissa di euro 50 anzichè in misura proporzionale.
Si potrà accedere alle agevolazioni sull’acquisto della prima casa se si presentino i seguenti requisiti:
- L’immobile non deve essere considerato di “lusso” (non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9)
- Non essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile acquistato
- Non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di prima casa
- Di avere la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare. In alternativa, di voler trasferire la propria residenza nel predetto Comune, ove si trova l’immobile acquistato, entro diciotto mesi dalla data dell’atto
L’immobile acquistato con le agevolazioni deve inoltre, ai fini del mantenimento delle stesse, non essere rivenduto se non una volta decorsi cinque anni, altrimenti incorrendo l’acquirente nella revoca delle agevolazioni stesse.
Al verificarsi delle condizioni sopra elencate, le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza tra le seguenti categorie catastali:
C/2 cantina/ soffitta
C/6 garage o box
C/7 tettoia o posto auto
Detrazione delle provvigioni pagate all’agente immobiliare
Quando al fine dell’acquisto di un’unità immobiliare ci si avvale del servizio offerto da un’agenzia immobiliare, è possibile scaricare dalle imposte dovute, le provvigioni corrisposte al mediatore, in misura del 19% dei costi versati per il servizio di intermediazione immobiliare.
Requisiti per poter effettuare la detrazione
Innanzitutto è bene chiarire che l’agevolazione fiscale è prevista quando si acquista una unità immobiliare destinata a diventare abitazione principale.
Altra condizione per potersi avvalere del beneficio fiscale è che la provvigione venga corrisposta ad un intermediario iscritto al ruolo ai sensi della legge n. 39 del 1989 che ne disciplina modalità di iscrizione e requisiti.
Importo da detrarre
La detrazione è fruibile su un importo comunque non superiore a 1.000 euro (in pratica si riconosce una detrazione massima del 19% di 1.000 euro = 190,00 euro).
Si precisa inoltre che, qualora l’acquisto sia effettuato da più persone, il limite di 1.000 euro deve essere ripartito tra i diversi comproprietari, in ragione della rispettiva quota di proprietà, come chiarito dalla circolare n. 28/E del 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
Documentazione da presentare
Al fine di poter beneficiare della detrazione è necessario presentare taluni documenti: il contratto d’acquisto dell’immobile da destinare ad abitazione principale o il preliminare d’acquisto registrato nonché la fattura rilasciata dall’intermediario.