LE IMPOSTE SULL’ACQUISTO DELLA CASA.
Le imposte sull’acquisto di una casa variano a seconda della destinazione dell’immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Quando il venditore è un soggetto privato (persona fisica o giuridica):
Prima casa | Seconda Casa | |
IVA | – | – |
Imposta di registro | 2% | 9% |
Imposta ipotecaria | 50€ | 50€ |
Imposta catastale | 50€ | 50€ |
N.B.: l’imposta di registro non può essere mai inferiore ad Euro 1.000. Per fare un esempio nel caso di compravendita soggetta a registro con agevolazioni prima casa e relativa aliquota del 2%, qualora il valore catastale del bene fosse pari ad Euro 40.000, l’imposta di registro calcolata in euro 800 (ovvero il 2% di 40.000) viene automaticamente arrotondata ad Euro 1.000.
Quando il venditore è una impresa di costruzione, entro 4 anni dalla fine dei lavori:
Prima casa | Seconda Casa | |
IVA | 4% | 10%
22% per gli immobili di lusso |
Imposta di registro | 200 € | 200 € |
Ipotecaria | 200 € | 200 € |
Catastale | 200 € | 200 € |
Una società NON costruttrice o impresa costruttrice che mette in vendita immobili OLTRE 5 anni dalla fine lavori
In questo caso la compravendita non è soggetta a IVA ma è soggetta all’imposta di Registro da calcolare sul Valore Catastale (come se l’acquisto avvenisse da un privato).
Per calcolare l’imposizione fiscale, va considerato non il prezzo di vendita ma il valore catastale dell’immobile.
Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.
ALTRI COSTI:
– Commissioni di agenzia: generalmente del 3% si per chi compra che per chi acquista
– Spese notarili
NOVITA’ 2016 acquisto 1° casa
Dal 2016, il proprietario di un immobile che ha già usufruito delle agevolazioni fiscali 1° casa, quando ha effettuato l’acquisto, nel momento in cui decide di cambiare casa comprandone una nuova (senza aver in quel momento ancora venduto la propria 1° casa) può nuovamente applicare gli sconti fiscali, a una condizione: il vecchio immobile deve essere venduto entro un anno dal nuovo rogito. Attenzione: la vecchia prima casa può essere anche ceduta a titolo non oneroso.
Per il resto, i requisiti restano gli stessi: è necessaria la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato (diversamente, bisogna spostarla entro 18 mesi); nel caso in cui l’immobile si trovi nel Comune in cui si lavora o si studia non è invece necessario spostare la residenza. Esclusioni: l’agevolazione fiscale prima casa non si applica agli immobili di lusso, di categoria catastale A1, A8, e A9. L’imposta ipotecaria e catastale costano 50 euro ciascuna.